Decreto Caivano e obbligo di istruzione

Descrizione

Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Ai docenti coordinatori di classe
Ai docenti Referenti di Plesso, inss.ti Maria Teresa Galli, Paola Santarelli, Cristina Cicio, Azzurra Stronach

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO
Al personale ATA
Al DSGA
Albo/Sito Web

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 “DECRETO CAIVANO” e OBBLIGO DI ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;
VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

COMUNICA
Che la Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell’attivazione dell’ANIST.

L’Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. I docenti e l’Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Elusione dell’obbligo
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE.

Compiti dei coordinatori di classe
I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge. A tal proposito i coordinatori di classe e il personale di segreteria seguiranno la procedura riportata nel modello di segnalazione allegato alla presente circolare. Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Foligno, 30/01/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Siravo Paola